csi_logo  Stagione 2011-2012 - Regolamento Ufficiale C.S.I.

Art. 1 -- Finalità

  1. I campionati avranno come scopo ed obbiettivo di vivere l'esperienza sportiva come momento di educazione, di maturazione umana, di un sano impiego del tempo libero, in uno spirito di lealtà e correttezza sportiva. Le Società Sportive partecipanti che attraverso il comportamento di loro dirigenti e giocatori trasgredissero i principi sopra riportati, verranno allontanate dal campionato di appartenenza, a seguito di decisioni del Comitato Provinciale. In tal caso quanto versato a qualsiasi titolo verrà incamerato.
  2. Il controllo dell'attività sportiva è effettuato da un Giudice Unico (G.U.) o da una Commissione Disciplinare (C.D.). Questo organo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati , assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle società e dei loro tesserati.
  3. Il comportamento dei tesserati è soggetto alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva previsti dal regolamento. Le società sportive in persona del loro presidente e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto, sono altresì obbligate a trasmettere copia di atti e di documenti che gli venissero richiesti.
  4. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le società sportive, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che queste provino di non aver potuto impedire il fatto.
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Art. 2 -- Adesioni

  1. Potranno partecipare ai campionati le società sportive affiliate al C.S.I. prima dell'inizio degli stessi gli atleti ed i dirigenti dovranno essere tesserati al CSI in data antecedente alla disputa delle gare. Sulla tessera, come primo sport, dovrà essere indicato il calcio. Sono ammessi alle gare, per la categoria Dilettanti, i nati nell'anno 1995 ed anni precedenti. Non potranno partecipare ai campionati atleti di età inferiore a quella sopra riportata pena la perdita delle gare.
  2. Per il settore giovanile i limiti di età verranno stabiliti dal Comitato Provinciale per ciascuna categoria.
  3. Non potranno partecipare ai campionati dirigenti o giocatori squalificati dalla F.I.G.C. con squalifiche superiori ad un mese. Se la gara non è stata ancora omologata la squadra in difetto avrà la gara persa, mentre se la gara è gia stata omologata, la squadra in difetto avrà una penalizzazione di un punto in classifca per ogni gara a cui ha preso parte l'atleta squalificatao.
    Pena la perdita delle gare alle quali hanno preso parte.
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Art. 3 -- Quote iscrizioni

  1. La quota di iscrizione per la Categoria Dilettanti è fissata come segue :
    • Euro 80,00 per Affiliazione
    • Euro 140,00 per Deposito Cauzionale
    • Euro 990,00 (Girone C) ed Euro 860,00 (Girone A e B) per Tasse Gare
    • Euro 10,00 per ogni Tessera CSI Dirigenti o Atleti
  2. Gli importi di cui sopra dovranno essere versati IN UNICA SOLUZIONE al momento della consegna del modulo di iscrizione al Campionato. Non saranno ammessi pagamenti dilazionati. Le tessere dovranno essere pagate al momento della loro richiesta.
  3. Nel caso di esaurimento del Deposito Cauzionale, lo stesso dovrà essere integrato entro 10 giorni dalla richiesta (pena la esclusione dal campionato).
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Art. 4 -- Modalità del Campionato - Campionato Provinciale

  1. Il Campionato Dilettanti verrà disputato con Gironi all'italiana, con gare di andata e ritorno e sarà distinto in più gironi. La prima classificata dei tre gironi che avrà totalizzato più punti sarà considerata campione provinciale.
  2. Alla fase Regionale parteciperanno: la vincente del Campionato (Vedi punto A) e la squadra classificata prima nei tre gironi come Fair Play.
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Art. 5 -- Svolgimento delle gare

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario gare o secondo eventuali variazioni riportate nel Comunicato Ufficiale.

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Art. 6 -- Obblighi sanitari

È fatto obbligo alle società sportive di far sottoporre agli accertamenti sanitari i propri atleti, onde ottenere il certificato medico per l'attività agonistica. La certificazione relativa dovrà essere tenuta agli atti della società sportiva ed esibita al Comitato qualora richiesta, in caso di mancata presentazione la società sarà multata e saranno presi provvedimenti verso il Presidente della stessa come previsto dalle norme nazionali.

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Art. 7 -- Tesseramento

  1. Il tesseramento di dirigenti e atleti per la Categoria Dilettanti potrà essere effettuato fino a tutto marzo 2009. Per le categorie del Settore Giovanile, il tesseramento potrà essere effettuato fino alla fine del girone di andata. Non sono ammesse, in nessun caso, deroghe al riguardo.
  2. Il tesseramento potrà essere effettuato nei giorno di Mercoledì e Venerdì, dalle ore 18,00  alle ore 19,30. Negli altri giorni della settimana il Comitato rimarrà chiuso alle Società Sportive per motivi organizzativi.
  3. Qualora esistessero dubbi circa la validità della tessera CSI il Capitano della squadra avversaria potrà chiedere al direttore di gara di prenderne visione ed eventualmente inoltrarla alla CTP Calcio per un  controllo che sarà effettuato dal responsabile del tesseramento.
  4. Le società sportive possono presentare al Giudice Unico osservazioni scritte sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra. Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo ne rappresentano l'atto propedeutico allo stesso; sono indicazioni che la società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti della gara. Tali osservazioni scritte devono fornire indicazioni precise in ogni suo aspetto e possono essere presentate all'arbitro o fatte pervenire al Giudice Unico entro le ore 18,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, che può avvenire tramite consegna diretta o per fax.
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Art. 8 -- Norme partecipazione atleti tesserati FIGC

  1. Si precisa che in caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore.
  2. È consentita la partecipazione alle attività di calcio a 11 degli atleti tesserati anche alla FIGC purché lo siano per la stessa Società Sportiva con la quale gareggiano nel CSI.
  3. Possono tesserarsi e gareggiare per una società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra società affiliata alla FIGC, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello stesso anno sportivo (1 Luglio – 30 Giugno ).
  4. Per prendere parte si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione in distinta.
  5. Gli atleti tesserati federalmente che ottengono, entro il 31 gennaio, il trasferimento per una società CSI affiliata anche alla FIGC possono giocare nel CSI con quest'ultima società anche se abbiano partecipato a gare ufficiali federali per la società FIGC con la quale erano precedentemente tesserati.
  6. Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare ai campionati CSI gli atleti che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla promozione in su.
  7. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli organi giudicanti della FIGC hanno piena validità anche per il CSI.
  8. Nulla osta o trasferimenti vanno allegati al modello 2T o 2R pena la nullità del tesseramento. Trasgressioni in materia saranno punite con la perdita delle gare alle quali hanno preso parte tali giocatori e con la squalifica degli stessi.
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Art. 9 -- Riconoscimento tesserati

  1. Prima del riconoscimento da parte del direttore di gara, dovranno essere consegnati allo stesso, in duplice copia in maniera leggibile e senza correzioni di qualunque natura, le distinte dei giocatori e dei dirigenti. Potranno essere sostituiti durante la gara N° 5 giocatori, indipendentemente dal ruolo. I giocatori compresi in distinta e non riconosciuti dal direttore di gara al momento del riconoscimento, potranno prendere parte alla gara esibendo all'arbitro la tessera CSI ed un documento di riconoscimento al momento del loro ingresso nel terreno di gioco per sostituire altri giocatori.
  2. La tessera CSI, al momento del riconoscimento da parte del direttore di gara, dovrà sempre essere accompagnata da un valido e recente documento di riconoscimento. Non è ammessa la conoscenza personale da parte dell'arbitro. Non è valida nessuna dichiarazione da parte di nessun componente la Società stessa.
  3. La distinta dei giocatori da presentare all'arbitro è quella fornita dal Comitato Provinciale. La stessa deve essere compilata in maniera leggibile e senza correzioni. Sulla distinta dovrà essere riportata la generalità di ciascun giocatore ed il numero di tessera. La non corretta compilazione, eventuali cancellature, o l'uso di altra distinta che non è fornita dal Comitato comporterà una multa di euro 20,00.
  4. In panchina potranno sostare: l'allenatore – il dirigente accompagnatore, il massaggiatore ed i giocatori riconosciuti dal direttore di gara prima dell'inizio della partita. Non potranno sostare in panchina dirigenti e giocatori non riconosciuti dall'arbitro al momento del riconoscimento e persone non tesserate con il CSI.
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Art. 10 -- Partecipanti alla gara

Alla gara partecipano squadre composte da un massimo di 20 giocatori dei quali 11 titolari e 9 riserve.

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Art. 11 -- Distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori, deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario e l'impianto nel quale si disputa la gara, e potrà contenere fino a un massimo di 20 giocatori. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Nei primi undici spazi dell'elenco vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva. Potranno essere sostituiti durante la gara n° 5 giocatori, indipendentemente dal ruolo. I giocatori e dirigenti non compresi in distinta non potranno prendere parte alla gara qualora la stessa sia già iniziata. Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo o ingresso nel terreno di gioco mediante presentazione di tessera e documento di riconoscimento valido. Vanno pure segnalati nell'elenco, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vice-capitano. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:

  • I dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
  • Il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento; È fatto obbligo indicare nella distinta il dirigente accompagnatore; la mancata indicazione in distinta comporterà una multa di euro 20,00.
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Art. 12 -- Abbigliamento degli atleti

Tutti gli atleti, sia titolari che le riserve devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione progressiva individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso. La squadra ospitante è tenuta a presentarsi in campo con due completi di colore diverso. In mancanza dei suddetti completi alla stessa verrà comminata una multa di euro 10,00 così come nel caso di irregolarità sull'abbigliamento e sulla numerazione.

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Art. 13 -- Palloni per la gara

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. In questo caso le squadre verranno considerate rinunciatarie. La mancanza o la sua inidoneità comporterà una multa (v. articolo 31)

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Art. 14 -- Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

  • Se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
  • Se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dell'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
  • Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la stessa può essere data persa, a giudizio dell'organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.
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Art. 15 -- Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

Fermo restando quanto previsto dal articolo 9, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un minimo di 7 giocatori.

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Art. 16 -- Guardalinee

I guardalinee di parte dovranno essere tesserati al CSI e non devono essere di età inferiore a quella fissata per la partecipazione al campionato. I nominativi degli stessi dovranno essere riportati sugli elenchi da presentare al direttore di gara per il riconoscimento. Qualsiasi giocatore riportato nei predetti elenchi e riconosciuto dal direttore di gara può coadiuvare l'arbitro come guardalinee, ma la sostituzione dello stesso può essere effettuata una sola volta. Ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di un calciatore. Qualora una delle società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente all'arbitro ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara.

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Art. 17 -- Persone ammesse nel campo di gara

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara. I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo. In particolare, è necessario osservare le seguenti norme : i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l'arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella zona di sostituzione secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

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Art. 18 -- Tempi di gara

La durata delle gare per la categoria Dilettanti è di 35 minuti per tempo. Per il settore giovanile la durata delle gare sarà stabilita dalla CTP Calcio. I ritardi verranno puniti con una multa (vedi articolo 31). I tempi di recupero sono a totale discrezione dell'arbitro che ne valuterà l'entità, non potranno superare i 5 minuti. La CTP Calcio potrà, qualora si presentassero esigenze organizzative, spostare orari e campi di gioco, dandone comunicazione alle società sportive interessate a mezzo del Comunicato Ufficiale via e-mail o a mezzo fax.

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Art. 19 -- Tempi di attesa

Il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco per le gare che si disputano la domenica mattina, 35 minuti. Per tutte le gare che si disputano il sabato pomeriggio il tempo di attesa è di 15 minuti.

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Art. 20 -- Mancata presentazione in campo

La mancata presentazione in campo di una squadra comporterà la perdita della gara per 3 – 0 e

  1. Euro 26,00 come prima rinuncia;
  2. Euro 52,00 come seconda rinuncia;
  3. Euro 72,00 come terza rinuncia con la conseguente esclusione dal Campionato e l'incameramento di quanto versato.
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Art. 21 -- Ritiro dal campo nel corso di una gara

Il ritiro dal campo nel corso di una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti:

  • Perdita della gara per 3 –0;
  • Penalizzazione in classifica di un punto;
  • Multa (vedi art. 18 mancata presentazione in campo) Inoltre nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.
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Art. 22 -- Gare date perse ad ambedue le squadre

Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi:

  • Mancata presentazione in campo di entrambe;
  • Ritardata presentazione in campo di entrambe;
  • Numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara ;
  • Mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe;
  • Irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una posizione che comporta la perdita della gara ;
  • Responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre.
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Art. 23 -- Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione. Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 11 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva; la stessa, però, non va conteggiata nel numero di sostituzioni previsto. In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

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Art. 24 -- Provvedimenti disciplinari

A carico dei tesserati CSI che partecipano all'attività sportiva, atleti, dirigenti, tecnici, possono essere assunte, in relazione all'infrazione commessa, le seguenti sanzioni:

  • Ammonizione;
  • 1 giornata di squalifica: per terza ammonizione, per tutte le infrazioni configurabili in condotta scorretta, poco etica, ironica, protestatoria, verbalmente minacciosa, antisportiva, fatti di gioco fallosi, inoltre minimo applicabile automaticamente in caso di espulsione.
  • 2 giornate di squalifica: Infrazioni valutabili dal Giudice Unico aggravabili del punto precedente. Per bestemmia, infrazioni contro arbitri, tesserati, enti, ecc…. con contenuto di parole o gesti offensivo, gravemente minaccioso, intimidatorio, osceno. Offese alla morale, aspetti rissosi, incomprensione dei mandati di capitano e dirigente, danneggiamento ad attrezzature.
  • 3 giornate di squalifica : Infrazioni valutabili dal Giudice Unico aggravabili del punto precedente. Vie di fatto (anche tentate) attenuate da provocazione, lancio di oggetti a tesserati e/o pubblico.
  • Oltre le 4 giornate e fino a tre mesi di squalifica (discrezionalità del Giudice Unico) significativi episodi di violenza fra tesserati (ivi compresi gli sputi), gravissimi aspetti provocatori, intimidatori o istigatori anche da fuori campo, episodi che intendano irridere la figura del direttore di gara e ledere la sua dignità personale.
  • Da 3 mesi a 1 anno di squalifica: (discrezionalità del Giudice Unico) aggravanti del punto precedente, episodi e atti di modesta violenza verso il direttore di gara, atti che, pur colpendo il direttore di gara non provocano lesioni allo stesso, atti di tesserati che abbiano prodotto effetti di particolare gravità su altri tesserati, spettatori o attrezzature.
  • Da 1 anno a 4 anni di squalifica: (discrezionalità del Giudice Unico) aggravanti del punto precedente, gravi atti di violenza verso il direttore di gara, atti di illecito da parte dei dirigenti.

Le squalifiche a tesserati sono espresse " in giornate effettive " fino al limite di 4 giornate; oltre detto limite, le squalifiche, saranno espresse "a tempo" , con inibizione da qualunque attività sportiva fino a provvedimento scontato. Le giornate di squalifica scontate, risultano da gare effettivamente giocate, con risultato definito in campo. Ogni sanzione emessa da un organo di giustizia sportiva del CSI diviene immediatamente esecutiva con la sua pubblicazione sul comunicato ufficiale. Dirigenti e giocatori, allontanati o espulsi in gara, per automatismo, non potranno prendere parte alla gara successiva. Se una società sportiva avrà totalizzato, a fine campionato, la squalifica di 12 giocatori e dirigenti, la stessa, su decisione della CTP Calcio potrà essere esclusa dal Campionato dell'anno successivo. Non vengono a tal fine conteggiate le squalifiche inflitte per terza ammonizione. Falsificazioni inerenti il Tesseramento, comporteranno la immediata estromissione della Società Sportiva dal campionato, con l'incameramento di tutte quote versate.

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Art. 25 -- Residui di squalifica

Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrorati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo. A tal proposito col primo comunicato ufficiale di ogni anno, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi l'entità delle stesse.

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Art. 26 -- Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati

Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per chi ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

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Art. 27 -- Sostituzione dei giocatori

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco. Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara 5 giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

  1. I giocatori di riserva non possono sostituire giocatori espulsi dal campo.
  2. I giocatori di riserva devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse norme valgono per i giocatori non utilizzati e per i giocatori sostituiti i quali, dopo la loro sostituzione, possono sotare in panchina anche se non possono più partecipare al gioco; solo i giocatori di riserva iscritti nella distinta giocatori possono sostituire quelli impegnati all'inizio della gara.
  3. I nominativi dei giocatori di riserva devono essere obbligatoriamente iscritti alla distinta giocatori prima dell'inizio della gara, ma possono anche non essere presenti al momento del riconoscimento, che in tale caso avverrà al momento dell'entrata in campo consegnando all'arbitro il documento ufficiale di identità; nel caso in cui i giocatori di riserva non siano iscritti nella distinta giocatori è preclusa alle Società la possibilità di effettuare sostituzioni.
  4. Un giocatore inibito a prendere parte al gioco prima dell'inizio della gara può essere sostituito solo da un giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all'arbitro.
  5. Un giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all'arbitro che venga espulso, sia prima dell'inizio della gara sia dopo, non può essere sostituito da nessun altro giocatore.
  6. I giocatori di riserva che si rendono passibili di espulsione dopo l'effettuazione del calcio di inizio, non potranno essere sostituiti anche nel caso in cui non abbiano preso parte al gioco.
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Art. 28 -- Numero insufficiente di atleti durante una gara

Se una squadra, per proseguire la gara, si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente (vedi art. 15) verrà dichiarata incompleta, considerata rinunciataria (vedi art. 20) con la conseguenza della gara persa con il punteggio di 3 – 0 e se più favorevole quello fino a quel momento conseguito in campo.

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Art. 29 -- Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dal Giudice Unico mediante il Comunicato Ufficiale. ( via e-mail).

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Art. 30 -- Squalifiche per somma di ammonizioni

Ai giocatori che abbiano ricevuto, nel corso delle gare, tre ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. La squalifica per terza ammonizione va scontata nella giornata successiva o eventuale recupero infrasettimanale.

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Art. 31 -- Multe

  • Euro 10,00 mancanza documenti, ritardata presentazione distinte, irregolarità maglie, attrezzature mancanti o non idonee, distinte irregolari, ritardata presentazione in campo, mancanza tessere, spogliatoio arbitro e giocatori non consoni, proteste collettive di tesserati in panchina, mancato ritiro tessere, inefficienza palloni.
  • Euro 5,00 per ogni giornata di squalifica inflitta a dirigenti o giocatori, spostamenti gare di orario o di campo, distinte con correzioni o abrasioni.
  • Euro 15,00 mancata assistenza al direttore di gara, comportamento pubblico a vari livelli, mancanza palloni, mancanza attrezzature e segnatura campo di gioco.
  • Euro 20,00 errata compilazione della distinta dei giocatori, mancato recupero gara nei tempi previsti, danneggiamenti attrezzature di gioco da parte di tesserati, mancanza di acqua calda.
  • Euro 25,00 impiego irregolare di giocatori a qualunque titolo, grave comportamento collettivo scorretto e/o antisportivo di tesserati.
  • Euro 26,00 prima mancata presentazione in campo.
  • Euro 30,00 tesseramenti irregolari, squalifica campo.
  • Euro 52,00 seconda mancata presentazione in campo.
  • Euro 72,00 terza mancata presentazione in campo, gravissime infrazioni di tesseramento o falsificazioni documenti (è previsto il deferimento alla Presidenza del CSI).
  • Euro 40,00 sospensioni fino a tre mesi.
  • Euro 10,00 sospensioni a tempo fino ad un mese.
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Art. 32 -- Spostamenti gare - Variazioni campi e orari

Eventuali richieste di spostamento di orari, di campo o di data possono essere richiesti dalle società solo in caso di forza maggiore accompagnate da idonea documentazione al Comitato CSI, e dovranno sempre avere l'assenso della società avversaria.

Caratteristiche delle richiesti di rinvio:

  1. la compilazione del modulo apposito con i dati della gara da spostarsi, la motivazione (obbligaotoria), e la data e gli accordi per il recupero (obbligatorio). Il modulo deve contenere il benestare dell'altra società. o la dichiarazione espressa dall'inoltrante, con cui si assume la responsabilità dell'accordo con il dirigente avversario (specificare il nome). La mancanza anche di un solo dato, rende nulla la richiesta, senza comunicazione da parte del CSI.
  2. invio a mezzo fax (0761/303147) o mail (ccsi.viterbo@tin.it) del modulo apposito completamente compilato alla segreteria CSI.
  3. tempi e costi di richiesta di spostamento: 7 giorni precedenti alla gara, con addebito tassa di Euro 7,00.
  4. tempo e costo di richiesta di spostamento con procedura di urgenza: massimo 3 giorni prima della gara con tassa di Euro 10,00.
  5. per le ultime tre giornate di calendario, le richieste di spostamento possono prevedere solo variazioni di orario e anticpi gare.
  6. non saranno prese in considerazione richieste verbali o telefoniche, in ogni caso il Comitato si riserva di accettare o respingere richieste di spostamento
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Art. 33 -- Recuperi

Eventuali recuperi saranno disposti dal Comitato Provinciale, o già inseriti sul modulo di spostamento gare presentato dalla società, il quale terrà conto dell'indicazione espressa da ciascuna Società Sportiva sul modello di iscrizione al campionato. La società, sul cui campo era programmata la gara, è di fatto la responsabile della tempistica e delle documentazioni complete previste dalla normativa, l'inosservanza di quanto prescritto equivarrà alla rinuncia effettiva a disputare la gara. Le date dei recuperi fissati dal Comitato sono improrogabili e la mancata presentazione in campo, comporterà la perdita della gara e l'ammenda prevista dall'articolo 10 del presente regolamento. Rientra nei compiti della Commissione Tecnica la possibilità di dare persa la gara ad entrambe le società, in caso di prolungato ed inaccettabile disaccordo sulle date dei recuperi, fermo restando la possibilità di identificazione di una singola società quale causa precisa di mancato svolgimento gara.

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Art. 34 -- Comunicazioni alle società

Settimanalmente sarà inviato alle Società Sportive il Comunicato Ufficiale integrale via e-mail, del quale dovrà essere presa integrale visione. Qualora lo stesso non dovesse pervenire in tempo utile, causa disguidi, farà sempre fede quello affisso presso la Sede del Comitato Provinciale. Le società devono sempre verificare la corretta esposizione dei risultati e dei provvedimenti disciplinari delle gare, sul Comunicato Ufficiale. Devono dare immediato avviso di possibili errori alla segreteria del Comitato. Se ciò non avverrà sarà considerato come illecito sportivo e la società sarà deferita al Nazionale.

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Art. 35 -- Norme particolari

La Commissione Tecnica Provinciale ha la facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle Società i relativi documenti ufficiali d'identità, che dovranno essere presentati entro il 15° giorno dalla richiesta. La mancata presentazione di documenti richiesti nei termini stabiliti presuppone l'irregolarità del tesseramento. La CTP si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di ogni e qualsiasi falsificazione delle tessere dei giocatori la Società inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio Provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti.

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Art. 36 -- Commissari di campo

Il Comitato Provinciale si avvarrà dell'opera di Commissari di Campo i quali avranno il compito di visionare lo svolgimento delle gare. Il loro referto verrà inviato agli organi disciplinari che adotteranno i provvedimenti relativi a quanto segnalato dagli stessi.

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Art. 37 -- Istanze di revisione squalifiche

In relazione ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato. L'istanza di revisione è ammessa solo per squalifiche superiori a due giornate, va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione tramite consegna diretta della stessa, accludendo una tassa di euro 40,00.

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Art. 38 -- Osservazioni scritte delle società sportive

Le società sportive possono presentare al Giudice Unico osservazioni scritte in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra. Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso. Sono indicazioni che la società intende fornire al competente Giudice Unico per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara. Possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al comitato entro le ore 18,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo tramite consegna diretta.

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Art. 39 -- Reclami

Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare. Il preannuncio di reclamo va fatto mediante riserva scritta e presentato all'arbitro al termine della disputa della gara il cui reclamo si riferisce. Non verranno presi in considerazione preannunci verbali. Al preannuncio di reclamo dovrà seguire il reclamo che deve essere inoltrato al Giudice Unico a mezzo raccomandata, entro il secondo giorno non festivo dalla disputa della gara. Farà sempre fede la data del timbro postale.

Al reclamo deve sempre essere allegato quanto segue, pena il rigetto dello stesso:

  • Per una migliore valutazione dei fatti oggetto del reclamo le società sportive dovranno fornire indicazioni precise su ogni singolo aspetto della motivazione.
  • Ricevuta della raccomandata a.r. con la quale è stata spedita copia del reclamo alla Società Sportiva avversaria.
  • Ricevuta di versamento di euro 30,00 da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a : Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Viterbo Via S.Maria in Silice, 3 – c/c n° 2070933/3 Codice ABI 08931 C.A.B. 14504. Banca di Viterbo Credito Cooperativo Agenzia n° 5 Via Monti Cimini, 11 – Viterbo.

I reclami, pena nullità, dovranno sempre essere firmati dal Presidente della Società Sportiva reclamante e non da altra persona, la mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso. Gli stessi verranno esaminati dal Giudice Unico.

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Art. 40 -- Reclami commissione giudicante del comitato

Avverso le decisioni dell'art.21 è ammesso reclamo alla Commissione Giudicante del Comitato (CGC) entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si richiede la revisione. Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

  • Consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato, o per raccomandata.
  • Ricevuta della raccomandata con la quale è stata spedita copia del ricorso alla Società Sportiva avversaria.
  • Ricevuta di bonifico bancario (vedi coordinate riportate sopra) di euro 50,00.

La predetta Commissione, esaminati gli atti, delibererà definitivamente in prima istanza. La tassa reclamo verrà restituita anche a parziale accoglimento del ricorso.

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Art. 41 -- Reclami commissione giudicante regionale

Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicante Comitato è ammesso reclamo alla Commissione Giudicante Regionale entro 4 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera che si intende impugnare. Per l'invio dell'appello alla CGR, all'organo di prima istanza e alla società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

  • Consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della società destinatari.
  • Raccomandata a.r..
  • Tassa reclamo di euro 50,00 (versamento)
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Art. 42 -- Reclami commissione giudicante nazionale

Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicante Regionale è ammesso reclamo alla Commissione Giudicante Nazionale entro 4 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera che si intende impugnare. Per l'invio dell'appello alla CGN vanno acclusi la tassa reclamo di euro 60,00 o la ricevuta del suo versamento e la documentazione comprovante l'invio all'organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte. Tutto ciò che non è riportato nell'articolo in questione, le società sportive possono consultare il Regolamento per la Giustizia Sportiva.

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Art. 43 -- Punteggio coppa disciplina

A conclusione del Campionato Dilettanti le prime squadre di ogni girone aventi il miglior punteggio disciplina, si aggiudicheranno la Coppa Disciplina. Ai fini dell'assegnazione della Coppa Disciplina, sarà tenuto conto della partecipazione delle Società Sportive alle iniziative di formazione, sportive ed associative indette dal Comitato Provinciale, dalla Presidenza Regionale da quella Nazionale e dei seguenti punti di penalizzazione:

  • Per ogni ammonizione: Punti 0,30
  • Squalifiche per ogni giornata: Punti 1,20
  • Squalifiche a seguito referto Commissario di campo: Punti 3
  • Squalifiche a tempo per ogni 30 giorni: Punti 5
  • Squalifica massima di 4 anni: Punti 50
  • Squalifica Campo di gioco per ogni giornata: Punti 5
  • Per Multe eccettuate quelle per squalifica: Punti 1
  • Per mancata presentazione in campo: Punti 10
  • Perdita della gara per rinuncia preventiva: Punti 6
  • Perdita della gara per motivi disciplinari: Punti 15
  • Per ogni 10,00 euro di multa a fine campionato: Punti 1(non si applica per mancata presentazione)
  • Punteggio di merito per partecipazione ad iniziative di Formazione Associative e corsi tecnici: Punti – 4

Tutte le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della coppa disciplina.

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Art. 44 -- Memorial "Giovanni Sorge"

  1. Verrà svolto con le società, scelte da una apposita commissione, il "Memorial Giovanni Sorge". Le società tramite sorteggio saranno divise in più gironi (in sede di riunione sarà reso noto il modulo di svolgimento).
  2. Eventuali quote integrative per la disputa del "Memorial Giovanni Sorge" verranno stabilite dalla C.T.P. Calcio.
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Art. 45

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono lo Statuto ed il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI e il Regolamento Federazione Italiana Gioco Calcio.

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Art. 46

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

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